Applicazione delle misure di PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI in vista del periodo di massima pericolosità (Ordinanza n° 41/2022 del 07/07/2022)

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sotto indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dall’Ordinanza 41/2022.

Data:
7 Luglio 2022

Applicazione delle misure di  PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI  in vista  del periodo di massima pericolosità (Ordinanza n° 41/2022 del 07/07/2022)

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sotto indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dall’Ordinanza 41/2022.

Richiamata l’Ordinanza n° 41 del 07/07/2022 ad oggetto “Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi”, si comunica che, visto il perdurare del periodo di cronica siccità, anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio di vegetazione o incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  • fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  • mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dall’Ordinanza 41/2022.

Ogni altra violazione alle disposizioni dell’Ordinanza 41/2022, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Scarica l’Avviso in allegato per la consultazione.

AVVISO PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI [514 KB]

Scarica l’Ordinanza in allegato per la consultazione.

Ordinanza Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi [488 KB]

Ultimo aggiornamento

7 Luglio 2022, 11:50