ORDINANZA n° 50/2022

CRISI IDRICA: LIMITAZIONE UTILIZZO E CONSUMO ACQUA POTABILE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2022.

Data:
3 Agosto 2022

ORDINANZA n° 50/2022

CRISI IDRICA: LIMITAZIONE UTILIZZO E CONSUMO ACQUA POTABILE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2022.

PREMESSO CHE dalle scorse inverno, in tutta Italia, si sono ridotte drasticamente le precipitazioni nevose e piovose, con conseguente impoverimento delle sergenti;

CONSIDERATO CHE, con I’arrivo della stagione estiva, l’Italia, soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud, è stata interessata da una straordinaria ondata di calore che, stando alle previsioni diffuse anche dalla Protezione Civile Nazionale, non sembra essere di breve durata;

ATTESO CHE il territorio di Borbona, così come quelle dell’intera regione Lazio, è stato interessato da

una grave scarsità di precipitazioni piovose, che ha conseguentemente portate a una drastica

riduzione dell’apporto idrico rispetto agii anni precedenti;

PRESO ATTO CHE:

. con Decreto n. T00084 del 22/06l2022, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

  1. 53 del 23/06/2022, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha proclamato, ai sensi dell’art. 15,

comma 2, della L.R. n. 2 del 14/02/2014, lo stato di calamità naturale per l’intero territorio della Regione

Lazio a causa della grave crisi idrica determinatasi per l’assenza di precipitazioni meteorologiche e in

conseguenza della generalizzata difficoltà di approvvigionamento da parte dei Comuni;

. con il medesimo Decreto è stato fissato il termine delle stato di calamità naturale alla data

del 30/11/2022;

DATO ATTO CHE un utilizzo indiscriminato dell’acqua, soprattutto in queste periodo di grave crisi

idrica, comporta un depauperamento delle sergenti e dei bacini idrografici, oltre ai rischio di una distribuzione

dell’acqua non uniforme;

RITENUTO DOVEROSO intervenire in merito, al fine di garantire a tutta la cittadinanza di Borbona e frazioni una corretta fornitura di acqua;

ATTESO CHE I’art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. evidenzia come le acque siano

“una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà”, sottolinea che qualsiasi loro uso

debba essere effettuato “salvaguardando le aspettative ed il diritto delle generazioni future a fruire di un

integro patrimonio ambientale” e rimarca come il loro utilizzo diverse dal consumo umano sia consentito “nei

limiti dei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità”;

PRESO ATTO CHE:

  • . I’art. 2, comma 3, della L.R. n. 5 del 04/04i2014 e ss.mm.ii. precisa che “l’uso dell’acqua per I’alimentazione, i’igiene e la cura umana e prioritario rispetto agli altri usi dei medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Come tale, deve essere sempre garantito, secondo le disposizioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa”;
  • il medesimo comma 3 dell’art. 2 della citata LR. ribadisce che, “ai sensi dell’articolo 144, comma 4, del D. lgs. 152/2006, gli altri usi sono ammessi quando la risorsa risulta sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano”;
  • l’art. 2, comma 4, della richiamata L.R. n. 5/2014 rimarca che “l’uso dell’acqua per l’agricoltura e l’alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 3”;

VISTI:

  • il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ll.;
  • il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
  • la L. R. n. 5 del 04/04/2014 e ss.mm.ii.;
  • lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le premesse sopra richiamate, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, con

decorrenza dalla data di pubblicazione dell’ordinanza e fino al 30 settembre 2022, il divieto di utilizzo

dell’acqua potabile erogata dall’acquedotto pubblico nei seguenti casi:

  1. uso diverso rispetto a quanto previsto dal contratto di fornitura ;
  2. riempimento di vasche e piscine, anche da giardino;
  3. lavaggio di automezzi, cicli e motocicli;
  4. irrigazione di giardini e orti, lavaggio di strade, selciati, piazzali e altre aree similari e, comunque, per qualsiasi utilizzo diverse da quello non riconducibile strettamente all’uso personale;
  5. uso ludico;
  6. prelevamento dell’acqua potabile dalle fontanelle pubbliche per usi non diretti e immediati, ma anche per riempire cisterne e botti e per rifornire locali e aree private e, comunque, applicando alle bocche delle fontane tubi di gomma o d’altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;

DISPONE

che i prelievi di acqua della rete idrica siano consentiti esclusivamente per i normali usi domestici,
ovvero per la attività regolarmente autorizzate, le quali necessitano dell’uso di acqua potabile;

 INVITA

I cittadini a ridurre il più possibile i consumi idrici;

 

COMUNICA

La possibile chiusura temporanea, anche senza preavviso, del flusso idrico, qualora siano evidenziate problematiche nell’erogazione dello stesso.

AVVERTE

  1. che il controllo sul rispetto della presente ordinanza é demandato alla Polizia Locale;
  2. che, fermo restando possibili condotte rilevanti sotto il profilo penale o amministrativo eventualmente riscontrate, le violazioni alle disposizioni inserite nella presente Ordinanza Sindacale, ai sensi dell‘art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., comporteranno l‘applicazione di sanzioni amministrative comprese tra 25,00 Euro e 500,00 Euro;
  3. che, in case di accertata e ripetuta violazione di quanta disposto con la presente Ordinanza, oltre all’applicazione della massima sanzione pecuniaria verrà proposta denuncia alla Procura della Repubblica competente per l’avvio del procedimento penale a tutela del pubblico interesse nei confronti di chi abbia cos‘l recato un grave danno alla collettività;

 DISPONE

la notifica della presente ordinanza a tutta la Cittadinanza mediante affissione all’Albo Pretorio online, tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e attraverso la diffusione sugli organi di informazione del territorio;

la notifica della presente ordinanza alla Prefettura di Rieti, al Comando Stazione Carabinieri

di Borbona, alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Posta, alla Polizia Locale di Borbona;

 AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza e ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del

Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online, oppure, in via alternativa, i| ricorso

straordinario ai Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla richiamata pubblicazione.

Scarica l’Ordinanza in allegato per la consultazione.

ORDINANZA 50-2022 – CRISI IDRICA [2 MB]

Ultimo aggiornamento

3 Agosto 2022, 13:35