Ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, per la prosecuzione del servizio di carico, ritiro e trasporto a discarica dei rifiuti urbani indifferenziati fino a tutto il 31.12.2022

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo numero 152/2006 nonché le conseguenti sanzioni penali.

Data:
13 Ottobre 2022

Ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, per la prosecuzione del servizio di carico, ritiro e trasporto a discarica dei rifiuti urbani indifferenziati fino a tutto il 31.12.2022

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo numero 152/2006 nonché le conseguenti sanzioni penali.

 

ORDINANZA N° 71/2022

IL SINDACO

Premesso:

  • che il Comune di Borbona ha avviato da tempo la valutazione dello svolgimento del servizio di igiene urbana, attualmente svolto con ritiro indifferenziato e conferimento a discarica dalla soc. ASM spa con affidamento fino al 30.09.2022, attraverso forme associative con altre amministrazioni, al fine di effettuare il passaggio alla raccolta differenziata;
  • che, in particolare, il Comune partecipava alla soc. S.A.PRO.DI.R. Srl costituita con atto del Notaio Avv. Paolo Gianfelice 23 marzo 2011 per la gestione del servizio di igiene urbana e in specie per la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti, a sostegno delle competenze gestionali attribuite ai Comuni, società successivamente affidataria, previa gara pubblica per la selezione del socio privato, di numerosi contratti di gestione del servizio da parte dei Comuni partecipanti;
  • che il Comune di Borbona non ha fino ad oggi aderito in attesa che la Provincia di Rieti terminasse i lavori dell’isola ecologica prevista in loc. Capo Croce, organica al sistema territoriale di gestione dei rifiuti, isola ecologica a tutt’oggi non terminata;
  • che con a seguito di richiesta del Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Giuseppe Gregori la soc. Saprodir ha presentato in data 20.01.2021 il Piano Programma per il servizio su Borbona, finalizzato alla gestione per 20 anni del servizio con sistema raccolta differenziata porta a porta;
  • che il Piano prevedeva un utilizzo dell’isola ecologica Capo Croce con ulteriore esborso di somme da parte del Comune, pur essendo tale impianto previsto nel piano provinciale;
  • che quindi il Comune ha, previa comunicazione di recesso dalla società SAPRODIR del 03.05.2021 prot. 2760 , attivato con i Comuni vicini altre forme di consultazione;
  • che di recente, con Delibera CC in data 28.07.2021, è stata approvata una bozza di accordo con i Comuni di Leonessa (capofila) Posta e Micigliano, per la gestione associata per anni 10 del servizio previa selezione di contraente esecutore;
  • dato atto che , in esecuzione della Delibera sopra citata, con delibera di Giunta con Delibera della Giunta Comunale n° 92 del 20.08.2022, ha approvato << il Progetto di Fattibilità tecnico economica presentato da Ecofil srl in data 16.08.2022 acquisito al n. 7262 del protocollo del Comune di Leonessa e acquisito al comune di Borbona prot. n. 5285 del 20.08.2022>> , e che il Comune di Leonessa , capofila, ha attualmente le procedure ulteriori inerenti l’affidamento del contratto;
  • dato atto che su mandato della scrivente, il Responsabile Ufficio Tecnico ha registrato l’affidamento presso il sistema Smartcig di ANAC con i seguenti CIG:
    • Z4C3823468 Servizio ritiro e trasporto
    • Z16382348F Rimborso conferimenti a discarica

Atteso

  • che con precedenti Ordinanze e da ultimo con la n° 46/2022 venne disposta l’esecuzione del servizio da parte di ASM spa fino a tutto il 30.09.2022;
  • che allo stato non sono ancora terminate le procedure di affidamento e che occorre nelle more assicurare la continuità del servizio, con le modalità e tariffe attuali;

Visti

  • l’articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
  • l’articolo 7-bis del citato D.Lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;
  • l’articolo 650 del Codice Penale, che punisce l’inosservanza dei provvedimenti dati dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene;
  • Considerato che il servizio di igiene ambientale non può essere sospeso, senza arrecare grave pregiudizio alla salute pubblica, per l’insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico – sanitaria, e pertanto è necessario prosegua a partire dal 01.10.2022 fino a tutto il 31.12.2022;
  • Rilevato che, allo stato attuale, ricorrono necessità di tutela igienico- sanitaria ed ambientale, per cui occorre assicurare la continuità del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale, nelle more della definizione delle procedure di cui alla premessa;

ORDINA

  1. ALLA SOC. ASM RIETI SPA, attuale gestore del servizio, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l’insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico – sanitaria, LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CARICO E RITIRO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI, E DEL TRASPORTO DEGLI STESSI A DISCARICA , FINO A TUTTO IL 31.12.2022 , senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni tecnico-prestazionali ATTUALI;

AVVERTE

che è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n.152/2006 nonché le conseguenti sanzioni penali.

DISPONE

  1. la notifica della presente ordinanza alla ASM RIETI SPA;
  2. la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, ai fini della massima pubblicità e diffusione;
  3. la trasmissione della presente ordinanza:
    • al Responsabile Ufficio Tecnico Geom. Giuseppe Gregori ;
    • al Responsabile dei Servizio

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lazio , nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

Scarica l’Ordinanza in allegato per la consultazione.

ORDINANZA N. 71/2022 [2 MB]

Ultimo aggiornamento

13 Ottobre 2022, 11:11