Descrizione
La Regione Lazio, con Determinazione del 9 maggio 2024, n. G05426, ha approvato le “Modalità di attuazione della misura per il sostegno della natalità e della genitorialità nei piccolissimi comuni del Lazio di cui alla DGR n.249/2024”, indicando i criteri per l’erogazione ai beneficiari e gli indirizzi per il monitoraggio e la rendicontazione. A seguito dell’utilizzazione parziale delle risorse per l’anno 2025, il beneficio economico, una tantum, da erogarsi in un’unica soluzione, per il sostegno della natalità e della genitorialità, rivolto ai nuclei residenti nei “piccolissimi comuni” del Lazio, in attuazione dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2020, n.9 (Tutela e valorizzazione piccoli comuni) è stato esteso anche per l’anno 2026.
Il sostegno una tantum nella misura di euro 500,00, sarà erogato dal Comune secondo modalità “a sportello” in favore dei nuclei familiari ivi residenti nei quali vi siano figli minori di tre anni oppure nei quali si verifichino nascite entro il 31 dicembre 2026, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nell’allegato B alla citata determinazione n. G05426 del 9 maggio 2024.
I beneficiari sono:
· i nuclei familiari residenti nei quali siano presenti figli minori di età inferiore a tre anni (che non abbiano già usufruito del contributo), o nei quali si verifichino nascite entro il 31 dicembre 2026 (fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5, terzo capoverso ovvero in caso di non utilizzo integrale delle risorse);
· i nuclei familiari nelle condizioni indicate al punto precedente, che trasferiscano la propria residenza in un “piccolissimo comune”.
In entrambi i casi, i nuclei familiari beneficiari dovranno mantenere il requisito della residenza - dimora abituale per i cinque anni successivi all’attribuzione del beneficio; le verifiche successive del requisito competono a ciascun comune che, in caso di accertato venir meno del requisito, procederà alla revoca del beneficio e al recupero delle somme già erogate, dandone tempestiva comunicazione alla Regione Lazio.
Il beneficio è materialmente erogato ai genitori (o al genitore in caso di nuclei monoparentali), che siano entrambi in possesso dei seguenti requisiti:
a. residenza in un “piccolissimo comune” della Regione Lazio, ovvero, trasferimento della propria residenza in uno di detti comuni;
b. cittadinanza italiana, dei Paesi dell’UE o titolarità di regolare permesso di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 286/1998; carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea - italiano o comunitario – non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’art. 17 del Decreto legislativo n. 30/2007). Ai fini del beneficio, gli stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251) sono equiparati ai cittadini italiani;
c. ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore a € 30.000,00;
d. non occupare abusivamente alloggi pubblici o privati;
e. in caso di presenza di altri figli minori, essere in regola con l’obbligo della frequenza scolastica.
La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 45 e 46 del DPR 445/2000, corredata da copia di documento di identità in corso di validità e Iban su cui emettere il bonifico.
Ai fini dell’accesso prioritario al beneficio e della sua commisurazione, verranno considerate le seguenti condizioni del nucleo familiare:
1- Indice ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità più basso;
2- nuclei familiari anagrafici che presentano altri figli minori;
3- situazioni di mono genitorialità;
4- presenza all’interno del nucleo familiare anagrafico di una persona con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
5- presenza all’interno del nucleo familiare anagrafico di almeno una persona anziana ultra 80enne.
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 31-01-2027, mediante la compilazione del modulo di richiesta, allegato al presente Avviso (All.1), che dovrà essere consegnato all’Ufficio Servizio Sociale del comune, completo di tutti gli allegati richiesti, pena l’esclusione. Le richieste verranno evase secondo modalità “a sportello”.
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Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2026, 11:58